1. L'Agenzia si avvale, per l'approvazione dei progetti ai fini del loro successivo finanziamento, del parere di una apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.
2. La Conferenza tecnica è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni scelti tra personalità con comprovata esperienza tecnica nel settore, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.
3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.